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Antiriciclaggio: che cosa si intende con adeguata verifica “ordinaria” della clientela

Aggiornamento: 25 ago 2021

L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i soggetti, col fine di assegnare loro una determinata profilazione e fascia di rischio. Ne esistono di tre tipi: l'adeguata verifica ordinaria, l'adeguata verifica semplificata e l'adeguata verifica rafforzata.


Quante volte, all’interno della tua azienda o tra i corridoi dell’azienda per cui lavori, hai sentito parlare di “adeguata verifica della clientela”?

Te lo diciamo noi: un sacco di volte. Quante volte, invece, qualcuno si è fermato a spiegarti di che cosa si tratta? Anche questo te lo diciamo noi: poche, molto poche, pochissime.


Ma non saperlo non ti rende esente dalle tue responsabilità, indipendentemente dal tuo ruolo all’interno del gruppo. Non importa, insomma, che tu sia il capo o un semplice dipendente: se ti stai chiedendo perché è importante effettuare una adeguata verifica della clientela, forse è il momento di attrezzarti per promuoverne una all’interno del tuo posto di lavoro.



Che cos’è la adeguata verifica della clientela


Per adeguata verifica della clientela si intende la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per identificare e verificare i soggetti in modo così da assegnare loro una determinata profilazione e fascia di rischio.

Questa verifica deve essere svolta nel caso in cui:


  1. inizi un rapporto continuativo o venga conferito un mandato per una prestazione professionale;

  2. venga messa in piedi una prestazione occasionale che movimenti una cifra superiore ai €15.000 in una o più tranche da €1.000 o più.


Ci sono tre tipi di adeguata verifica della clientela: l'adeguata verifica ordinaria, l'adeguata verifica semplificata e l'adeguata verifica rafforzata.


Queste tre tipologie di verifica si differenziano in base al grado di rischio che possano sussistere azioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Quando c'è un rischio "abbastanza significativo" si procede con l'adeguata verifica ordinaria. Se il rischio, invece, è "poco significativo" si attua l'adeguata verifica semplificata, altrimenti, se il rischio è "molto significativo" si procede con l'adeguata verifica rafforzata.

Adesso, parliamo più approfonditamente dell'adeguata verifica rafforzata.





Adeguata verifica della clientela: che cos’è la verifica “ordinaria” della clientela


Nell’ambito della adeguata verifica della clientela, una menzione d’onore spetta senza dubbio a quella che viene chiamata “verifica della clientela ordinaria”.

La verifica della clientela ordinaria, in merito all'antiriciclaggio, significa in breve che il dipendente o il consulente deve, viste le nuove normative del CNDCEC, adempiere ai punti seguenti:

  • Identificare il cliente e verificare la sua identità mediante documento di riconoscimento in corso di validità da acquisire in copia cartacea o informatica;

  • Identificare l’esecutore del rapporto, ovviamente sempre mediante un documento da acquisire in copia cartacea o informatica;

  • Identificare il titolare effettivo, ove previsto, mediante dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal cliente;

  • Acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

  • Effettuare il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, e attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni. Nel caso di adeguata verifica ordinaria, il controllo costante deve essere effettuato ogni 24 mesi. È bene specificare, in questo caso, che l'adeguata verifica ordinaria viene effettuata solo nei casi in cui il rischio è abbastanza significativo, cioè medio-alto, a differenza della verifica normale, che viene effettuata quando il rischio è molto più basso.



Adeguata verifica “ordinaria” della clientela: alcuni esempi


Per capire meglio di cosa stiamo parlando, basti pensare a qualche esempio davvero facile di quando si rivela necessario fare un'adeguata verifica ordinaria, ovvero nel caso di tenuta di scritture contabili, nomina di un componente dell’organo di controllo di una società, consulenza su operazioni aziendali o societarie, cessazione di aziende, fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc.


Tutte queste operazioni si basano sul fattore di rischio per il quale si può scegliere quale verifica effettuare, se l'adeguata verifica ordinaria oppure no.

I casi in cui si consiglia una adeguata verifica “ordinaria” della clientela sono i casi che presentano alcuni elementi, particolari.


Tra questi elementi, con riferimento al cliente, si segnalano:

  • Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale (richieste inattese da parte del cliente, cioè in attività non svolte di solito);

  • Clienti aventi residenza o sede dell'azienda in area cosiddette a rischio;

  • Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale ( esempio se si ha il dubbio che stia utilizzando un prestanome );Se svolge tipi di attività economiche dove serve un elevato uso di contanti; utilizzo da parte del cliente di più forme societarie, per esempio nel commercio di attività al minuto ( acquisto di merci a conto proprio che poi vengono rivendute).

  • Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, sono individuati i seguenti fattori di rischio:Servizi con un elevato livello di personalizzazione, che vengono offerti a clientela con grandi patrimoni;Rapporti sia continuativi che occasionali, svolti a distanza, senza che ci siano delle procedure di riconoscimento, le quali servono al controllo;Pagamenti ricevuti da parte di terzi, senza che ci sia un collegamento con il cliente e la sua attività;

In merito alle aree geografiche, i fattori di rischio sono relativi a:

  • Paesi terzi che siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio/FDT coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

  • Paesi terzi, i quali sono caratterizzati da un elevato livello di corruzione o ad altre attività criminose;

  • Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe, emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

  • Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.



I punti a cui adempiere sono tanti, non sempre di facile comprensione. Per questo è cosa buona e giusta affidarsi ai consulenti esperti. Attraverso la presenza costante e il monitoraggio delle attività, il professionista ha la tranquillità che tutti i punti della normativa siano presidiati e che la conformità sia mantenuta nel corso del tempo.


Non sai da dove cominciare?

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