La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Assolvendo alle linee guida previste, il professionista può ausiliare l’individuazione di operazioni sospette.
Una premessa fondamentale: quando si parla di Antiriciclaggio, quindi della lotta e del contrasto a quel fenomeno criminale che prende il nome di "riciclaggio", si deve far riferimento a una normativa specifica [d.lgs. 231 del 2007] e a diversi requistiti altrettanto specifici richiesti dal legislatore. Tra i vari passaggi, un'attenzione speciale è riservata a quello comunemente noto come "obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente".
Verifica dell'identità del cliente: che cosa vuol dire
Per assolvere correttamente agli obblighi della normativa è necessario conoscere bene gli articoli 17, 18 e 19 del decreto 231del 2007.
Quando assolvere all’obbligo di identificazione e verifica dell’identità del cliente? Dato per scontato che la verifica è un insieme di attività volte ad acquisire le informazioni sul cliente e sulle prestazioni professionali da rendere al medesimo, è necessario creare un profilo di rischio a lui connesso.
Perché creare un profilo di rischio per ogni cliente? Non fosse altro che perché lo richiede il legislatore sottolineando che gli adempimenti antiriciclaggio, e in modo particolare quelli connessi all’adeguata verifica, dovranno essere assolti dal professionista, commisurandoli proprio al rischio antiriciclaggio.
Tanto maggiore il rischio associato al cliente, tanto più intensi ed estesi saranno gli adempimenti. Questo modo di agire prende il nome di approccio basato sul rischio, ed è il concetto cardine della normativa.
Il professionista dovrà identificare i clienti con un possibile rischio di antiriciclaggio, mediante informazioni che utilizzerà nel modello di valutazione, per capire la probabilità che avvengano operazioni irregolari. Fissando i presidi e determinando le risorse dovrà anche decidere i tempi che dovrà impiegare per monitorare quel determinato cliente. Il livello di guardia quindi varia a seconda del rischio.
Quando si deve assolvere all’obbligo di verifica?
Sostanzialmente sono 4 i casi:
In occasione dell’instaurarsi di un rapporto professionale continuativo;
Durante una prestazione occasionale che riguardi trasferimenti di mezzi di pagamento fino a 15.000 Euro;
Sempre quando ci sia sospetto di riciclaggio;
In caso di dubbi sulla veridicità dei dati forniti dal cliente.
Verifica dell'identità del cliente: metodi pratici di identificazione validi [Antiriciclaggio]
Che cosa succede, in pratica? Il legislatore chiede al professionista di identificare il cliente, mediante informazioni delle quali è già in possesso. Per farlo, non dovrà fare altro che redigere un apposito fascicolo della clientela, in modo tale che le autorità preposte al controllo possano acquisire dati specifici. L’attività di identificazione deve considerarsi distinta da quella di verifica. È obbligatorio identificare il cliente e il titolare effettivo prima del conferimento dell’incarico professionale, prima di rendere la prestazione, prima di instaurare un rapporto continuativo.
Sono applicabili due deroghe:
ai clienti ai quali si è associato un rischio basso;
nel caso di assistenza per contenzioso tributario.
Verifica dell'identità del cliente: quali dati servono? [Antiriciclaggio]
Per l’identificazione del cliente e dell'esecutore bisogna capire il concetto che sta alla base del Decreto 90/2017. Ad esempio, se il cliente possiede una S.r.l., l’esecutore sarà l’amministratore unico, o il presidente del C.d.A, ossia colui che ha il potere di rappresentanza.
L’attività di identificazione deve necessariamente essere svolta alla presenza del cliente o dell’esecutore. Può essere svolta dal professionista o con delega scritta, anche da un collaboratore.
È necessario farsi dichiarare dal cliente i dati identificativi, nonché il conferimento di un documento di riconoscimento per una copia digitale o cartacea. I documenti idonei all’identificazione cliente antiriciclaggio sono previsti dall’art. 35 del dpr 445/2000.
È possibile acquisire i dati identificativi anche a distanza se:
Il cliente è un imprenditore individuale in una società iscritta in Italia, tramite visura camerale aggiornata o scrittura privata autenticata;
al professionista viene conferito un nuovo incarico e il cliente sia stato verificato in precedenza;
il cliente possieda una firma digitale qualificata;
l’autorità consolare italiana dichiari i dati relativi al soggetto;
esiste un conto intestato al cliente sottoposto ad obbligo di identificazione.
Cosa succede se dopo l’identificazione il documento di riconoscimento scade? Prima di tutto è necessario rilevare quale sia la classe di rischio del soggetto, e successivamente attenersi ai termini previsti dal Consiglio Nazionale.
In conclusione...
L’identificazione del cliente si servirà sempre di più di 3 strumenti imprescindibili:
SPID (Sistema Pubblico di Identificazione Digitale)
CIE (Carta d’Identità Elettronica)
FEQ (Firma Elettronica Qualificata).
Quando le condizioni saranno tali da semplificare l’ottenimento del consenso si potranno ottenere i dati anche mediante supporto video, e posta elettronica soggetta a double check. I dossier nominativi dovranno essere custoditi dal professionista con misure di sicurezza fisiche e informatiche atte a proteggere i profili di privacy dei clienti. La base giuridica del trattamento dei dati del cliente si riferisce al rapporto commerciale, quindi esiste l’obbligo di conservare per 10 anni i fascicoli della clientela.
I punti a cui adempiere in effetti non sono sempre di facile comprensione: per questo è cosa buona e giusta rivolgersi sempre a consulenti esperti. Attraverso la presenza costante e il monitoraggio delle attività, il professionista ha la tranquillità che tutti i punti della normativa siano presidiati e che la conformità sia mantenuta nel corso del tempo.