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Alessandra Casale

Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista

La lotta al riciclaggio è un lavoro di squadra!




Con il nuovo Provvedimento Banca d’Italia, tra i tanti comportamenti anomali riportati, rileva l’importanza della collaborazione tra i soggetti obbligati e i loro clienti. I primi due comportamenti anomali della sezione A dell’allegato al Provvedimento, infatti, sono estremamente chiari: se non c’è collaborazione, il soggetto obbligato deve capirne il motivo e, qualora il sospetto sia fondato, procedere alla segnalazione. 


Ma andiamo con ordine.


Il primo indicatore di anomalia


Il primo indicatore di anomalia si riferisce al cliente e/o all’esecutore che “si rifiuta o si mostra riluttante a fornire informazioni con l’intenzione di svolgere operazioni inusuali, illogiche o incoerenti. Un solo indicatore di anomalia, ma almeno due comportamenti a cui fare attenzione se si presentano congiuntamente:


  • la collaborazione fattiva e trasparente della persona con cui ci interfacciamo nel fornirci informazioni;

  • la ragionevolezza e la congruenza delle operazioni che il cliente intende porre in essere all’interno della sua attività.


Banca d’Italia chiarisce, dunque, che nel caso in cui il cliente o l’esecutore rinunci alla prestazione richiesta per non fornire le informazioni richieste; non sia ben disposto a fornire risposte o a presentare la documentazione contabile e fiscale obbligatoria per legge; non voglia dare informazioni sui titolari effettivi, è un soggetto da considerare ad alto rischio ai fini antiriciclaggio ancor più quando, oltre a questi elementi, le operazioni che ci vengono richieste o le informazioni collegate alla prestazione richiesta appaiono inusuali, illogiche o incoerenti con quella che è la realtà del cliente. 




Il secondo indicatore di anomalia


Il secondo indicatore di anomalia si riferisce al cliente e/o all’esecutore che “fornisce informazioni o documenti … non veritieri … del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l’operatività richiesta o eseguita” con l’intenzione di svolgere operazioni inusuali, illogiche o incoerenti.


Anche qui, un solo indicatore di anomalia, ma almeno due comportamenti a cui fare attenzione se si presentano congiuntamente:


  • la collaborazione fattiva e trasparente della persona con cui ci interfacciamo nel fornirci i documenti;

  • la ragionevolezza e la congruenza delle operazioni che il cliente intende porre in essere all’interno della sua attività.


In questo caso, Banca d’Italia chiarisce come il cliente o l’esecutore abbiano l’obbligo di fornire tutti i documenti richiesti e di presentarli senza alterazioni di forma o di sostanza.



Perché la collaborazione è così importante?


La collaborazione è fondamentale ai fini della normativa antiriciclaggio perché per i soggetti obbligati è il primo segnale di allarme sul cliente.


Pensiamo a quando chiediamo informazioni ad un professionista, quando tendiamo a fidarci e ad affidare l’incarico ad un soggetto che è in grado di darci delle risposte precise, chiare e complete… di contro, perché un professionista non dovrebbe pretendere la stessa cosa dai suoi clienti? Infatti, è proprio dalla trasparenza dei comportamenti del cliente o dell’esecutore che possiamo già comprendere se il soggetto che richiede la prestazione professionale ha intenzioni diverse da quelle dichiarate, ovvero verificare le informazioni che ci vengono fornite in caso di profilazione dello stesso.


Collaborare diventa, quindi, sinonimo di fiducia tra il professionista e il cliente (collaborazione che, ricordiamo sempre, ai fini antiriciclaggio si fonda su più livelli: tra professionista e cliente e di riflesso tra professionista e Stato). Il primo tassello fondamentale per l’erogazione di una prestazione professionale corretta ed in linea con le effettive esigenze lecite del cliente.



Non sai da dove cominciare?

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