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Antiriciclaggio: le regole tecniche 1 e 2 del CNDCEC (2019-2025) a confronto

Alessandra Casale

Il 16 gennaio 2025 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato le “nuove” regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Vediamo le differenze.



Il 16 gennaio 2025 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato le “nuove” regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Precisando che di “nuovo” in realtà c’è ben poco, si tratta di un vero e proprio aggiornamento alla luce sia del Provvedimento con cui  Banca d’Italia ha revisionato le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del 16 febbraio 2024, sia delle criticità e/o necessità emerse nel corso di questi anni da parte dei commercialisti stessi.




Regola Tecnica n. 1: Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 D.Lgs. n. 231/2007)


L’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile.

Regola tecnica n. 1 - 2019.


L’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; è possibile altresì effettuare l’autovalutazione del rischio in capo all’associazione professionale/STP.

Regola tecnica n. 1 - 2025.


Rispetto alla regola del 2019, in prima battuta, la nuova regola tecnica specifica la possibilità per gli studi associati o le società tra professionisti di attivare e mettere in pratica un sistema antiriciclaggio unico, autovalutazione compresa, che ri-comprenda dunque le attività antiriciclaggio individuando specifici soggetti adibiti al controllo e alla verifica delle procedure e della formazione. La nuova regola tecnica si dedica poi ai “più giovani” e prevede per i neo-iscritti l’obbligo alla redazione della prima autovalutazione del rischio ad un anno dall’inizio dell’attività professionale.


Andando, invece, nel merito dell’autovalutazione di studio, è possibile constatare come i valori ponderati per la determinazione del rischio abbiano subito una leggera modifica, andando ad armonizzare il passaggio da una soglia all’altra; nonché come le tempistiche per la rinnovazione del documento passino da triennali alla discrezione del Professionista, in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri considerati ma, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento periodico dell’Analisi Nazionale dei rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di sicurezza finanziaria (Csf).



Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela (artt. 17 -030 D.lgs. 231/2007)


Ben più evidenti e importanti le modifiche operate nella seconda regola, in particolare per quanto riguarda le prestazioni professionali erogate. In primo luogo, la nuova regola sancisce in modo tassativo che l’adeguata verifica non è obbligatoria per tutta quella fetta di prestazioni professionali dedite alle dichiarazioni fiscali, a meno che non si compiano in favore del medesimo soggetto altre attività.


La Tabella 1 dedicata ai rischi inerenti non significativi viene modificata ed in parte ampliata nelle sue previsioni. A titolo esemplificativo, oggi vi rientrano anche le funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza davanti a una Autorità Giudiziale, prima individuate come un rischio poco significativo. Anche la Tabella 2 subisce delle modifiche, in particolare per quanto riguarda l’assistenza e/o la costituzione dei trust ed in alcune prestazioni vengono esonerate le attività derivanti da incarichi giudiziari.


La nuova regola individua anche dei casi in cui la tabella B del modello AV1 non deve essere compilata, ovvero per la revisione legale dei conti, la tenuta della contabilità, l’assistenza continuativa e generica in ambito contabile e fiscale. Si tratta di un passaggio importante perché nelle precedenti regole tecniche era una mera ipotesi non meglio delineata.


Così come per le tabelle dell’autovalutazione, anche i valori per la determinazione del rischio specifico e del rischio effettivo hanno subito una leggera modifica che tuttavia non inciderà significativamente sui clienti già profilati.


Regola tecnica n. 2 – L’identificazione a distanza


In merito alla regola n. 2, ultima - ma non meno importante - è l’introduzione dell’identificazione a distanza. In linea da quanto previsto da Banca d’Italia, l’identificazione a distanza potrà essere effettuata nei seguenti casi:


  • Quando i dati identificativi del Cliente/esecutore risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici (art. 24 d.lgs. 82/ 2005);

  • Quando il Cliente /esecutore è in possesso di un’identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo (art. 64 d.lgs. 82/2005), nonché di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale;

  • Quando i dati identificativi del Cliente /Esecutore risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana (art. 6 d.lgs. 153/1997); 

  • Quando il Cliente/Esecutore è già stato identificato dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.


Niente di nuovo, invece, per quanto riguarda la Regola n. 3.


Queste le principali novità che ci chiederanno nei prossimi mesi di rivedere, controllare e se necessario aggiornare le procedure di studio in essere. Per qualsiasi dubbio, non esitate a contattare uno dei nostri consulenti.

Non sai da dove cominciare?

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