Che cosa si intende con “segnalazione di operazioni sospette”, quando scattano e quali sono gli adempimenti per i professionisti
In tema di normativa antiriciclaggio, l'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette rappresenta uno dei pilastri portanti. Il momento della segnalazione si risolve in un'attività di collaborazione attiva fra gli intermediari e gli operatori, i quali sono chiamati a valutare i comportamenti della clientela.
Che cosa si intende con “segnalazione di operazioni sospette” [Antiriciclaggio]
La segnalazione delle operazioni sospette non è altro che una comunicazione che il professionista dovrà fare all'Unità di Informazione Finanziaria quando si verificano determinati presupposti. L'operazione dovrà essere infatti certa e accompagnata da ragionevoli motivi che possano far sospettare l'esistenza di numerose operazioni di riciclaggio.
In particolare, il sospetto (anche detto Identità Sospetta) si deve desumere da tutti gli elementi acquisiti durante lo svolgimento dell'attività professionale, avuto riguardo alle caratteristiche, all'entità e alla natura dell'operazione. Inoltre si dovrà tenere conto di ogni altra circostanza utile, come ad esempio la capacità economica e il tipo di attività svolta dal cliente.
Segnalazione operazioni sospette: quando scattano [Antiriciclaggio]
Il professionista è tenuto all'inoltro della segnalazione di operazioni sospette quando ritiene che siano state compiute o semplicemente tentate attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il sospetto di operazioni di riciclaggio o finanziamento potrebbe nascere in seguito a una valutazione del rischio (o autovalutazione del rischio) del cliente, per impossibilità soggettiva di verificare l'identità del cliente, in presenza di indicatori di anomalia stabiliti periodicamente dall'Unità di Informazione Finanziaria o di continue transazioni in contanti (anche se nel rispetto dei limiti in vigore). In tutte queste ipotesi scatta l'obbligo di inoltrare la segnalazione di operazioni sospette.
Identità sospette: gli adempimenti
Individuate le identità sospette, il professionista deve inviare senza indugio una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria oppure al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Nel primo caso il professionista dovrà, previa registrazione, accedere al portale della Banca d'Italia e andare sulla sezione UIF, in cui si trova l'apposito modulo. Nel secondo caso basta rivolgersi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il quale senza ritardo provvederà ad inoltrare la segnalazione alla UIF.
La segnalazione è suddivisa in quattro sezioni: oltre al codice identificativo, riporta tutti gli elementi informativi e descrittivi, le motivazioni del sospetto ed eventuali documenti allegati. Il segnalante ha inoltre la facoltà di integrare il documento con estratti conto, copie di titoli di credito, corrispondenza e ogni altro atto che ritiene significativo ai fini dell'indagine oltre che utile a supporto della segnalazione.
Una volta inoltrata la segnalazione, il professionista dovrà astenersi dal compimento di ogni attività, salvo che si tratti di operazioni che non possono essere arrestate o potrebbero ostacolare le indagini. Il professionista sarà anche tenuto a non dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione.
Identità sospette: valore della segnalazione
Come chiarito dalla Banca d'Italia, la segnalazione delle identità sospette non è equiparabile alla denuncia penale. Quest'ultima, infatti, deve essere eventualmente proposta nelle sedi competenti e segue un diverso iter. Il professionista che inoltra la segnalazione di operazioni sospette non farà altro che portare a conoscenza dell'Unità di Informazione Finanziaria comportamenti anomali che potrebbero denotare il non rispetto della normativa antiriciclaggio, ovvero attività che richiedono un successivo e approfondito controllo.
La segnalazione delle attività sospette, infatti, permette di evidenziare operazioni non trasparenti, per cui ha una finalità preventiva e serve a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La UIF, ricevuta la segnalazione, provvederà a compiere tutte le valutazioni del caso. Quando le informazioni e la documentazione a sostegno non risultassero fondate, verrà disposta l'archiviazione. Diversamente l'esito verrà trasmesso alle autorità competenti, quali Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.
La segnalazione di operazioni sospette non comporta violazioni agli obblighi di segretezza professionale, quando viene posta in essere per le finalità previste e in buona fede. In queste ipotesi, pertanto, il professionista resta dunque esonerato da ogni responsabilità.
Anche per questo è cosa buona e giusta affidarsi ai consulenti esperti. Attraverso la presenza costante e il monitoraggio delle attività, il professionista ha la tranquillità che tutti i punti della normativa siano presidiati e che la conformità sia mantenuta nel corso del tempo.