top of page
Riccardo Ajassa

Dash Cam e Privacy: fino a che punto è legale installare una dash cam?

Le videocamere installate sulle automobili (dash cam) sono in linea con le previsioni del GDPR?



Che cos’è una dash cam [Privacy]


Punto primo: ma che roba è una dash cam? Pur senza rendercene conto, sono uno strumento di utilizzo praticamente quotidiano. Le dash cam sono videocamere poste sul cruscotto delle auto o in punta alle moto che hanno il fine sia di riprendere il proprio tragitto (magari in montagna) così da avere un ricordo sia quello di riprendere, in caso di incidente, il sinistro appena avvenuto - e così da avere una prova video, eventualmente, da produrre in giudizio.


A conti fatti si tratta di vere e proprie telecamere che memorizzano immagini e che, poste su una macchina in movimento, riprenderanno non solo la strada ma anche tutti i veicoli e soggetti che si ritrovano nel suo campo visivo. L’obiettivo sul lungo termine è chiaro: un uso intensivo di questi strumenti, in generale, dovrà influire sul comportamento dei cittadini.


Una volta appurata la loro utilità, la domanda di qualsiasi consulente privacy è ovviamente un’altra: le dash cam sono in regola con la normativa privacy?



Le linee guida


L’EDPB (European Data Protection Board), nelle linee guida 3/2019 (aggiornate al 2020), afferma proprio che l’uso intensivo di una dash cam può esercitare pressione sulle persone, in particolare con riferimento a quei comportamenti che possono essere percepiti come anomali, fino alla potenziale limitazione della libertà di movimento.


Chiaramente è una questione che va studiata a fondo, ma in ogni caso il GDPR (art. 2.2 lett. c)) prevede che il trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica in ambito personale o domestico non interessi direttamente l’applicazione della normativa per la protezione dei dati personali.


Da ciò deriva che se la dash cam avesse la funzione di registrare il proprio percorso al fine di mostrarlo ad amici e parenti (senza la pubblicazione online, quindi senza diffusione delle immagini) si rientrerebbe nella deroga prevista dal Regolamento UE; al contrario, se la funzione fosse quella di creare video da diffondere sul web non si rientrerebbe più nella deroga, ma si diverrebbe a tutti gli effetti titolare del trattamento con tutti gli oneri conseguenti (redazione della documentazione, raccolta dei consensi, etc).


In ultima istanza, in riferimento alle dash cam, le linee guida affermano che se lo scopo è quello di raccogliere prove in caso di sinistro è necessario che il video rispetti un requisito in particolare, ossia che la telecamera non registri costantemente il traffico e le persone per strada. In caso contrario l’interesse all’uso di tali immagini come elemento di prova in caso di incidente stradale non potrà giustificare una tale e grave interferenza nei diritti degli interessati.



Dash cam e Privacy: la normativa italiana


Con specifico riguardo alle dash cam in Italia non è presente una legge ad hoc, ma è possibile ricavare qualcosa da una sentenza della corte suprema e dal codice civile.


Il codice civile (art 2712) afferma che ogni rappresentazione meccanica di fatti (tra cui proprio i video) possono costituire piena prova in giudizio, salvo che colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti. La corte suprema, nella sentenza 18507 del 2016), afferma che tale disconoscimento, dato che fa perdere alle immagini la loro qualità di prova, dovrà essere chiaro, circostanziato ed esplicito, concretizzandosi nell’allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.



Dash cam e Privacy: il caso Tesla e la modalità sentinella


Che normativa sarebbe senza un esempio?


Tesla, la nota casa automobilistica di Elon Musk, pioniera nell’avanguardia della tecnologia sostenibile, è stata fra le prime a implementare nelle sue auto la funzione sentinella. Di che si tratta? La modalità sentinella non è altro che un sistema composto da una serie di telecamere e sensori posti nel veicolo grazie al quale è possibile registrare in automatico eventuali situazioni di pericolo per il veicolo, non solo, è possibile accedere in diretta alle immagini delle telecamere.


Questa situazione ha portato a una serie di problemi legati alla privacy; per rientrare nel caso dell’art. 2.2 lett. c) (riguardante immagini e video ad uso personale o domestico), infatti, è necessario che le telecamere registrino SOLO il momento dell’incidente o dell’atto lesivo. Tuttavia, per come è impostata oggi la modalità sentinella, i proprietari di una Tesla potrebbero utilizzare tale sistema per registrare le aree circostanti alla macchina, andando in tal modo a ledere i diritti delle persone che si trovano a passare li vicino.


Altra questione da tenere sott’occhio è il fatto che non solo il proprietario, ma anche potenziali terzi potrebbero accedere a tale sistema. Tesla assicura che per proteggere le immagini da terzi è presente la crittografia end-to-end per la modalità live della webcam, ma con riguardo alle immagini registrate… tutto tace. Si sa solo, però, che non vengono inviate a Tesla.



Insomma, la situazione non è delle più semplici: la tecnologia di una dashcam e i sistemi e le modalità delle auto del futuro portano non pochi pochi problemi legali e/o giudiziari, soprattutto nel caso in cui queste venissero usate per scopi diversi dalla difesa in giudizio in caso di incidente. D’altro canto non registrare le immagini (es. nel caso delle dash cam) comporterebbe l’inutilità delle stesse. La soluzione potrebbe arrivare dalla possibilità di registrazione delle immagini per un periodo limitato di tempo con conseguente sovrascrittura delle stesse, ma prima di avanzare ipotesi affrettate… ai posteri l’ardua sentenza.


Non sai da dove cominciare?

bottom of page