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Privacy: provvedimento in materia di videosorveglianza [Garante Privacy Videosorveglianza]

Il fenomeno della videosorveglianza è un'attività ancora molto invasiva: tutte le regole previste dalla disciplina generale, gli obblighi normativi all'installazione degli impianti e alla conservazione delle riprese dettati dall'Autorità Garante per la privacy.



In ambito di tutela della privacy e dei dati sensibili, il fenomeno della videosorveglianza risulta essere un'attività ancora molto invasiva, anche se utile al fine di tutelare al meglio la sicurezza del luogo o delle persone che si vuole proteggere. Per questo motivo, nell'aprile del 2010 il Garante per la privacy dei dati personali è intervenuto per regolamentare tale attività in modo da bilanciare correttamente sia l'esigenza di sicurezza che quella della tutela della privacy.


Ma come si deve comportare il titolare responsabile della privacy quando si tratta del trattamento dei dati personali per mezzo dei dispositivi video?



La videosorveglianza: disciplina generale [Garante Privacy Videosorveglianza]


Presupposto essenziale per attivare i sistemi di videosorveglianza, in base alla disciplina dettata dall'Autorità Garante della privacy, è quello in base al quale i cittadini devono, allo stesso tempo, sentirsi liberi di muoversi per i luoghi pubblici senza subire troppe invasioni della loro privacy e assicurare quella che è la sicurezza collettiva.


I principi sui quali, quindi, si fonda la videosorveglianza sono i seguenti:

  • la liceità, ovvero l'essere funzionale per lo svolgimento delle varie funzioni istituzionali ed economiche, sia nel caso degli enti pubblici che nel caso di enti privati;

  • la necessità, che sussiste quando l'uso dei vari sistemi di videosorveglianza risulta essere l'unico in grado di garantire sicurezza e soprattutto utilizzando apposite misure che limitino al minimo l'ingerenza nella privacy;

  • la proporzionalità, è un criterio e requisiti che si realizza quando, in assenza di altri dispositivi di sicurezza, la videosorveglianza si rivela essere l'unico efficace;

  • la finalità, in base al quale chi ricorre all'installazione di telecamere può farlo solo per proteggere e tutelare la sua attività, e quindi controllare solo l'area di sua pertinenza.



Obblighi normativi connessi all'utilizzo della videosorveglianza [Garante Privacy Videosorveglianza]


La normativa di riferimento in materia di videosorveglianza si fonda su due provvedimenti: il Decreto Ministeriale 37/2008 che disciplina l'installazione degli impianti all'interno dei vari edifici, quindi il Decreto Legislativo 81/2008 denominato Testo Unico sulla sicurezza.


Il primo provvedimento, il Decreto Ministeriale 37/2008, mira a regolare l'attività di installazione dei vari impianti di videosorveglianza stabilendo una serie di prescrizioni a cui devono attenersi i vari progettisti, gli installatori e anche i committenti. Il Decreto Legislativo del 2008 disciplina invece i vari obblighi che devono essere rispettati al fine di salvaguardare e tutelare la privacy dei cittadini e, in particolare dei lavoratori quando gli impianti di videosorveglianza sono posti nei luoghi di lavoro: specifiche disposizioni in tal senso si possono ritrovare anche nello Statuto dei Lavoratori.


Infine, degno di nota è anche il Regolamento Generale Europeo, che disciplina in maniera organica l'intera materia ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento.



Norme relative all'installazione degli impianti di videosorveglianza e alla conservazione delle riprese [Garante Privacy Videosorveglianza]


Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell'Autorità Garante della privacy, per l'installazione dei vari impianti di videosorveglianza non è necessario richiedere l'autorizzazione delle persone interessate ma avvisare con appositi cartelli di essere in presenza di un'area videosorvegliata.


In tale cartello devono essere riportati le motivazioni delle riprese e l'autorità o i soggetti responsabili della tenuta delle immagini. Un aspetto molto importante, in quanto il legislatore prevede che le immagini possano essere conservate per un arco di tempo di 24 ore, che può aumentare in presenza di casi specifici e situazioni particolari ma, comunque, non più elevato oltre i 7 giorni.


Quando è vietata la videosorveglianza


In alcuni casi specifici il legislatore ha stabilito che non si possa ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza. Ciò ricorre nel caso di utilizzo degli apparecchi video per controllare le prestazioni lavorative dei propri dipendenti, così come non ne è consentito l'uso all'interno delle aule universitarie.


Per quanto riguarda le abitazioni private, è ammesso l'utilizzo di telecamere per controllare le aree esterne di pertinenza degli accessi, ma è vietato l'utilizzo di telecamere per controllare l'attività, per esempio, di badanti, colf o babysitter. Allo stesso modo, sono ammesse le riprese nelle aree condominiali, ma solo per ragioni di sicurezza e quindi rispettando le regole sulla privacy dei vari condomini.



Per evitare di incappare in qualsiasi errore di valutazione o svista è cosa buona e giusta affidarsi ai consulenti esperti. Attraverso la presenza costante e il monitoraggio delle attività, il professionista ha la tranquillità che tutti i punti della normativa siano presidiati e che la conformità sia mantenuta nel corso del tempo.


Non sai da dove cominciare?

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