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  • Amedeo Leone

Il GDPR vale anche per Wikipedia?

La più grande enciclopedia online deve rispettare le regole sul giornalismo e la manifestazione del pensiero.




Wikipedia è la più grossa enciclopedia online. Non solo perché la conoscono tutti/e, ma anche perché come indicizzazione fa da padrona; non si può negare che, ogni qual volta si cerca qualcosa su di un motore di ricerca, la famosa “pagina di Wikipedia” è quasi sempre compare tra i primi risultati.


Ma come si può regolamentare l’informazione diffusa da Wikipedia in termini di protezione dei dati personali?



Il caso Wikipedia - Il requisito di intenzionalità


Dal momento che non ha sede in Europa, si potrebbe pensare che Wikipedia sia solo un host “neutrale” che ospita i contenuti dei collaboratori volontari “virtuali”, quindi non vincolata alla legislazione europea sulla protezione del dato.


Sicuramente l’enciclopedia libera per antonomasia non ha sede in Unione Europea, però offre un servizio ad ampio spettro rivolto anche ad un pubblico europeo, ed anche ai sensi del principio di territorialità (ex art. 3 del GDPR) si realizza così, anche secondo quanto scrive il Garante, quel requisito di intenzionalità che fa si che si applichi il Regolamento Europeo sulla Protezione del Dato come azienda in paese terzo, senza stabilimento.


Il Garante lo ha stabilito dopo un reclamo di un interessato, che chiedeva la cancellazione di un articolo biografico relativo ad un suo caso giudiziario. Da parte sua, la pubblica autorità ha negato la cancellazione dell’articolo - che rientra nel diritto di cronaca e nelle regolamentazioni per quanto riguarda i doveri dei giornalisti e l’interesse pubblico, però ne ha disposto la deindicizzazione.


Si tratta di una parentesi giurisprudenziale importante, che rientra nell’applicazione del principio della “territorialità”, come detto anche per quelle aziende di paesi terzi extra UE senza stabilimento. Ma questa vicenda ci permette di fare una riflessione sul diritto all’oblio ex art. 17 del GDPR.



Il diritto all’oblio


Il diritto all’oblio prevede l'obbligo, per tutti i titolari (se hanno reso pubblici i dati personali dell’interessato, ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione gli altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi «qualsiasi link, copia o riproduzione». La cancellazione è diversa dalla deindicizzazione, che non cancella i contenuti ma toglie la notizia dagli archivi dei motori di ricerca.


L’EDPB, in questa casistica particolare, ha adottato le linee guida in conformità all’articolo 17 del GDPR, con particolare attenzione alla deindicizzazione dei motori di ricerca. Diverse le motivazioni per la richiesta da parte dell’utente, ad esempio perché i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento del motore di ricerca.


A questo proposito, vale la pena ricordare anche il decreto attuativo della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha stabilito che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione (ossia l’inserimento del contenuto nei database dei motori di ricerca) o che sia disposta la deindicizzazione, limitando così la visibilità all’interno dei risultati offerti dai motori di ricerca.


Il caso Wikipedia - In conclusione…


In sostanza, il trattamento dei dati personali su Wikipedia è regolato dal GDPR, e i contenuti pubblicati sono soggetti alle norme riguardanti l'attività giornalistica e la libertà di espressione. Infatti, il trattamento di dati personali per scopi giornalistici è lecito anche senza consenso, purché rispetti i diritti e la dignità delle persone, oltre al principio dell'essenzialità dell'informazione. Analogamente, è lecita la conservazione dell'articolo nell'archivio dell'enciclopedia online, poiché gli archivi di siti e giornali, inclusi quelli cartacei, svolgono una funzione importante per la ricostruzione storica degli eventi.


Il Garante ha tuttavia ordinato la deindicizzazione dell'articolo. La presenza online della pagina comprometterebbe infatti il beneficio del limite della conoscibilità imposto alle condanne inferiori ai due anni, che non sono registrate nel casellario giudiziario, mentre l'interesse pubblico per la vicenda è diminuito nel tempo.



Tratto dalla newsletter del Garante per la protezione dei dati personali del 6 Giugno 2024.


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